IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19  novembre 1990, n.  341, concernente  la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 223 del 21
febbraio 1989  con la quale  e' stato  diramato lo schema  tipo della
scuola di specializzazione in archeologia;
  Visto il proprio  decreto n. 42 del  4 aprile 1992 con  il quale e'
stata  istituita   presso  l'Universita'  di  Padova   la  scuola  di
specializzazione in archeologia;
  Visto il proprio decreto n. 95 del 15 novembre 1995 con il quale e'
stato modificato  l'ordinamento della  scuola di  specializzazione in
archeologia;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta'  di  lettere  e  filosofia  in data  5  febbraio  1996,  dal
consiglio  di amministrazione  in data  7  maggio 1996  e dal  senato
accademico in data 30 aprile 1996;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi   esposti  nelle   deliberazioni   delle  predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Vista la  nota di indirizzo  del Ministro dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;
  Visto che lo  statuto di autonomia dell'Universita'  degli studi di
Padova, emanato  con decreto  rettorale n.  94 dell'8  novembre 1995,
pubblicato nel supplemento n. 138  alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995, non  contiene gli ordinamenti  didattici e  che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di laurea,  dei corsi di diploma e delle scuole
di specializzazione vengono operate  sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Padova, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Il comma 6  dell'art. 88 concernente l'ordinamento  della scuola di
specializzazione  in  archeologia  e'   soppresso  e  sostituito  dal
seguente:
 "Art. 88. (Omissis).
  6.  In base  alle  strutture ed  alle  attrezzature disponibili  la
scuola  e'  in grado  di  accettare  il  numero massimo  di  iscritti
determinato in  quindici per ciascun anno  di corso per un  totale di
quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
   (Omissis)".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 21 settembre 1998
                                               Il rettore: Marchesini